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In tema di condominio di edifici il divieto di tenere negli appartenenti i comuni animali domestici non può essere contenuto negli ordinari regolamenti condominiali, approvati dalla maggioranza dei partecipanti, non potendo detti regolamenti importare limitazioni delle facoltà comprese nel diritto di proprietà dei condomini sulle porzioni del fabbricato appartenenti ad essi individualmente in esclusiva, sicchè in difetto di un'approvazione unanime le disposizioni anzidette sono inefficaci anche con riguardo a quei condomini che abbiano concorso con il loro voto favorevole alla relativa approvazione, giacchè le manifestazioni di voto in esame, non essendo confluite in un atto collettivo valido ed efficace, costituiscono atti unilaterali atipici, di per sè inidonei ai sensi dell'art. 1987 c.c. a vincolare i loro autori, nella mancanza di una specifica disposizione legislativa che ne preveda l'obbligatorietà.
Ente giudicante 04.12.93 Cass. civ., sez. II, 4 dicembre 1993, n. 12028
Sommario
Regolamento di condominio
Parti in causa
Cafagna C. Cond. Herni Ponte S. Pietro
Riviste Arch. Locazioni, 1994, 798
Rif. legislativi CC, art. 1119; CC, art. 1138; CC, art. 1987;
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Il giudice può, con provvedimento d'urgenza ex art. 700 c.p.c., ordinare l'allontanamento di animali molesti (nella specie, cane) dal condominio, affidando l'esecuzione ad organi pubblici, con divieto assoluto di ritorno nell'edificio condominiale.
Ente giudicante 08.03.94 Trib. Napoli, 8 marzo 1994 Sommario
Regolamento di condominio
Parti in causa
Giaquinto e altro c. Lauro
Riviste
Arch. Locazioni, 1994, 337 Rif. legislativi CPC, art. 700; CC, art. 1138;
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La detenzione di animali in un condominio, essendo la suddetta facoltà una esplicazione del diritto dominicale, può essere vietata solo se il proprietario dell'immobile si sia contrattualmente obbligato a non detenere animali nel proprio appartamento, non potendo un regolamento condominiale di tipo non contrattuale, quand'anche approvato a maggioranza, stabilire limiti (oneri reali o servitù) ai diritti ed ai poteri dei condomini sulla loro proprietà esclusiva, salvo che l'obbligo o divieto imposto riguardino l'uso, la manutenzione e la eventuale modifica delle parti di proprietà esclusiva, e siano giustificati dalla necessità di tutelare gli interessi generali del condominio, come il decoro architettonico dell'edificio.
Ente giudicante 10.04.90 Trib. Piacenza, 10 aprile 1990 Sommario
Condominio di edifici: (diritti e vincoli)
Parti in causa Copelli c. Cassi
Riviste Arch. Locazioni , 1990, 287
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Scritto da Zanshin il 9 Febbraio 2009 sul newsgroup it.discussioni.animali.cani
Visto che la sto studiando in legislazione vi riporto un piccolo riassunto che può essere di aiuto per garantirsi e conoscere i propri diritti.
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Leggi tutto: Comprare un cane: piccole nozioni per tutelarsi
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Subject: Una rinfrescatina non fa mai male ![LUNGO]
From: "Hastral"
Newsgroups: it.discussioni.animali.cani
Date: Fri, 15 Nov 2002 15:24:57 +0100
DOVERI DEL CITTADINO PROPRIETARIO DI CANI O GATTI
Anagrafe canina e tatuaggio
Il proprietario di un cane è tenuto ad iscrivere il proprio animale
all'Anagrafe canina del Comune di residenza entro trenta giorni dalla
nascita o comunque entro trenta giorni da quando ne viene in possesso.
All'atto dell'iscrizione il Comune assegna al cane un codice alfanumerico di
riconoscimento che d'ora in poi lo contraddistingue in modo specifico.
Questo codice deve poi essere impresso, mediante tatuaggio, sulla faccia
interna della coscia destra oppure sul padiglione auricolare destro del
cane. E' importante accertarsi periodicamente che il codice impresso rimanga
leggibile; in caso contrario vige l'obbligo di ritatuare il proprio animale.
Le operazioni di tatuaggio sono eseguite in modo indolore o dai Servizi
Veterinari dell'AUSL oppure da veterinari libero-professionisti ai quali i
proprietari di cani hanno l'obbligo di fare riferimento per completare
questa importante procedura di identificazione.
Sono esentati dall'obbligo dell'iscrizione all'Anagrafe canina: i cani già
tatuati per effetto dell'iscrizione ai libri genealogici di razza, i cani
allevati o tenuti a scopo di commercio, i cani che, per motivi fisici, sono
stati esonerati dal veterinario curante con certificazione.
Si consiglia di mettere sempre il collare al cane e una medaglietta con
incisi il suo nome, il prefisso e il numero telefonico.
Smarrimento o sottrazione del cane
Eventualità di questo tipo devono essere segnalate entro tre giorni al
Comune competente.
Cessione definitiva, morte del cane
La cessione definitiva del proprio cane deve essere segnalata
contestualmente dal nuovo e dal precedente proprietario al rispettivo Comune
di residenza entro quindici giorni. Anche la morte del cane va segnalata al
Comune entro quindici giorni.
Cambiamento di residenza
Deve essere segnalata al Comune entro quindici giorni; l'iscrizione del cane
all'Anagrafe canina del Comune di nuova residenza non comporta modifica del
precedente codice di riconoscimento.
Cucciolate indesiderate e rinuncia alla proprietà
Tenuto conto che nell'una e nell'altra di queste eventualità la legge
sancisce il divieto a chiunque di abbandonare i cani disponendo nel contempo
pesanti sanzioni nei casi di violazioni, l'interessato che venga a trovarsi
nell'impossibilità di tenere cucciolate indesiderate ovvero decida di
rinunciare al proprio cane, deve darne comunicazione al Comune che
provvederà al trasferimento nelle strutture di ricovero. Si tenga presente
che viene equiparato all'abbandono (e quindi passibile di sanzioni) anche il
mancato ritiro dei proprio cane dal canile dove l'animale è trattenuto dopo
essere stato catturato perché vagante o smarrito.
Cani tatuati feriti o deceduti
Chi per errore o involontariamente provochi ferite o uccida un cane tatuato,
deve darne segnalazione entro cinque giorni al Sindaco del Comune nel cui
territorio è avvenuto l'incidente.
Cani vaganti
Avvisare il Canile Municipale, oppure il Comune competente per territorio,
oppure segnalare il caso telefonando al 118, che è in grado di fornire le
indicazioni necessarie anche per l'emergenza veterinaria.
Cani o gatti ammalati
Se si incontra un cane o un gatto e si ha il sospetto di qualche malattia, è
opportuno rivolgersi al Servizio Veterinario dell'AUSL competente. Nei
giorni festivi segnalare il caso telefonando al 118.
Divieto di abbandono di cani e di gatti
La normativa vigente sancisce questo divieto e dispone pesanti sanzioni per
i contravventori. Stando alle statistiche risulterebbe in particolare che
durante l'estate, epoca di vacanze, si proponga in modo eclatante il
«fenomeno» deprecabile e incivile dell'abbandono di cani e di gatti, prima
voluti e poi non più ben accetti. Al punto che li si «scarica» letteralmente
dalla vettura lasciandoli smarriti e impauriti sul ciglio della strada,
lungo i fossi, nelle aree di parcheggio dell'autostrada e così via.
La conseguenza di tutto questo è un preoccupante, pericoloso randagismo. E'
un dovere civico preciso per ciascuno di noi annotare subito il numero di
targa dell'automobile dalla quale un automobilista sta «scaricando» il
proprio gatto o il proprio cane. Quindi consegnare i dati alle Forze
dell'ordine (carabinieri, vigili urbani), o ad un'Associazione
protezionistica, che si attiveranno per i provvedimenti del caso nei
confronti del contravventore.
Maltrattamento di cani e di gatti
Chi si trovi ad assistere a casi di maltrattamento verso cani o gatti come
l'abbandono, la soppressione, la mancata assistenza igienico-sanitaria
(catene troppo corte, insufficiente approvvigionamento idrico o alimentare,
ricoveri inadeguati), le percosse, sistemi di addestramento crudeli o lesivi
per la dignità dell'animale, deve prima di tutto intervenire personalmente e
in secondo luogo avvisare il Comune o il Servizio Veterinario dell'AUSL di
competenza territoriale, oppure le Guardie Zoofile in servizio sia presso
l'E.N.P.A. sia presso il Corpo Guardie Zoofile di Lugo. La legge prevede
pesanti ammende per chi maltratta i cani e i gatti.
Limitazione delle nascite
Non si può ignorare che l'usanza incivile dell'abbandono di cani e gatti
derivi soprattutto dalle loro frequenti gravidanze e quindi dalla
prolificità, di fronte alla quale diventa spesso difficile trovare
un'appropriata sistemazione per i piccoli. Allo scopo di dare risposta a
questo problema arginando il malcostume dell'abbandono o addirittura della
soppressione dei piccoli nati, la legge prescrive il metodo del contenimento
delle nascite.E' consigliabile quindi che chi possiede animali da compagnia
si rivolga al veterinario di fiducia per seguire le pratiche del caso più
sicure ed efficaci.
Come comportarsi a spasso col cane
Durante le passeggiate il nostro amico a quattro zampe dovrà essere tenuto
al guinzaglio; qualora lo lasciamo libero di muoversi al nostro fianco vige
l'obbligo di ricorrere alla museruola. Dovremo condurlo possibilmente in
aree verdi a lui non interdette preoccupandoci che il suolo pubblico non
resti imbrattato dalle feci, che è obbligatorio rimuovere ricorrendo all'uso
di apposita paletta e sacchetto.
Cosa fare nel caso di cani o di gatti deceduti per avvelenamento
Portare la povera bestiola al Servizio Veterinario dell'AUSIL competente per
territorio che effettuerà la necroscopia. Portare con sé pure i bocconi o le
esche eventualmente rinvenute per farle esaminare dal suddetto Servizio.
Comunicare inoltre l'episodio, riferendo notizie utili all'indagine, al
Corpo Guardie Zoofile dell'ENPA nucleo provinciale (Tel. 0544/36944), oppure
al Corpo Guardie Zoofile di Lugo, operativo nel comprensorio lughese (Tel.
0330/749493, oppure 0545/44111); oppure al Corpo Vigili Provinciali presso
la Provincia di Ravenna (settore Caccia e Agricoltura, Tel. 0544/541111 e
541284).
DIRITTI DEL CANE
A chi abbandona cani è applicata un'ammenda da Lire 2 milioni a Lire 10
milioni, così come a chi compie atti di crudeltà e sevizie contro di essi.
I cani ritrovati, catturati o comunque ricoverati presso i canili, non
possono essere soppressi.
I cani vaganti catturati, regolarmente tatuati, sono restituiti al
proprietario od al detentore
E' fatto assoluto divieto di catturare cani liberi o vaganti. Il divieto non
si applica ai legittimi proprietari, agli appartenenti ad associazioni
zoofile ed alle autorità a ciò preposte dalla normativa vigente.
I Cani ricoverati nei canili, se non sono reclamati entro 60 giorni, possono
essere ceduti a privati che ne facciano richiesta.
La cuccia del cane deve essere di dimensioni adeguate alla mole
dell'animale, in materiale impermeabile alla pioggia, con una piccola
apertura d'ingresso, non deve essere umida, ne posta in luoghi soggetti ad
allagamenti.
I cani, se legati, debbono essere fissati ad una leggera catena, lunga
almeno due metri, munita d'occhiello, in modo da scorrere su filo
orizzontale lungo almeno cinque metri.
Il collare del cane dovrà essere non stretto e morbido, il cibo cambiato
ogni giorno, sufficiente e sostanzioso, e l'acqua sempre pulita.
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Considerato che ogni animale ha diritti,
Considerato che il disconoscimento e il disprezzo di questi diritti hanno portato e continuano a portare l'uomo a commettere crimini contro la Natura e contro gli animali,
Considerato che il riconoscimento da parte della specie umana del diritto all'esistenza delle altre specie animali costituisce il fondamento della coesistenza delle specie nel mondo,
Considerato che genocidi sono perpetrati dall'uomo e altri ancora se ne minacciano,
Considerato che il rispetto degli animali da parte dell'uomo è legato al rispetto degli uomini fra loro,
Considerato che l'educazione deve insegnare sin dall'infanzia ad osservare, comprendere, rispettare ed amare gli animali,
Si proclama:
Articolo 1
Tutti gli animali nascono uguali davanti alla vita ed hanno gli stessi diritti all'esistenza.
Articolo 2
1 - Ogni animale ha diritto al rispetto
2 - L'uomo, in quanto specie animale, non può attribuirsi il diritto di sterminare gli altri animali, o di sfruttarli violando questo diritto. Egli ha il dovere di mettere le sue conoscenze al servizio degli animali.
3 - Ogni animale ha diritto alla considerazione, alle cure ed alla protezione dell'uomo.
Articolo 3
1 - Nessun animale dovrà essere sottoposto a maltrattamenti e ad atti crudeli.
2 - Se la soppressione di un animale è necessaria, deve essere istantanea, senza dolore, ne angoscia.
Articolo 4
1 - Ogni animale che appartiene ad una specie selvaggia ha il diritto di vivere nel suo ambiente naturale, terrestre, aereo o acquatico ed il diritto di riprodursi.
2 - Ogni privazione della libertà , anche se a fini educativi, è contraria a questo diritto.
Articolo 5
1 - Ogni animale appartenente ad una specie che vive abitualmente nell'ambiente dell'uomo ha il diritto di vivere e di crescere secondo il ritmo e nelle condizioni di vita e di libertà che sono proprie della sua specie.
2- Ogni modifica di questo ritmo e di queste condizioni imposta dall'uomo a fini mercantili è contraria a questo diritto.
Articolo 6
1 - Ogni animale che l'uomo ha scelto per compagno ha diritto ad una durata della vita conforme alla sua longevità .
2 - L'abbandono di un animale è un atto crudele e degradante.
Articolo 7
1 - Ogni animale che lavora ha diritto a limiti ragionevoli della durata e dell'integrità del lavoro, ad un'alimentazione adeguata ed al riposo.
Articolo 8
1 - La sperimentazione animale che implica una sofferenza fisica e psichica è incompatibile con i diritti dell'animale sia che si tratti di una sperimentazione medica, scientifica, commerciale sia di ogni altra forma di sperimentazione.
2 - Le tecniche sostitutive devono essere utilizzate e sviluppate.
Articolo 9
1 - Nel caso che l'animale sia allevato per l'alimentazione, deve essere nutrito, alloggiato, trasportato e ucciso senza che per lui ne risulti ansietà o dolore.
Articolo 10
1 - Nessun animale deve essere usato per il divertimento dell'uomo.
2 - Le esibizioni di animali e gli spettacoli che utilizzano animali sono incompatibili con la dignità dell'animale.
Articolo 11
1 - Ogni atto che comporti l'uccisione di un animale senza necessità è biocidio, cioè un delitto contro la vita.
Articolo 12
1 - Ogni atto che comporti l'uccisione di un gran numero di animali selvaggi è un genocidio, cioè un delitto contro la specie.
2 - L'inquinamento e la distruzione dell'ambiente naturale portano al genocidio.
Articolo 13
1 - L'animale morto deve essere trattato con rispetto.
2 - Le scene di violenza di cui gli animali sono vittime devono essere proibite al cinema e alla televisione, a meno che non abbiano come fine di mostrare un attentato ai diritti dell'animale.
Articolo 14
1 - Le associazioni di protezione e di salvaguardia degli animali devono essere rappresentate a livello governativo. 2 - I diritti dell'animale devono essere difesi dalla Legge come i diritti dell'uomo.
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Scritto da Cap. Ripley
Leggi tutto: La trafila burocratica per l'espatrio in Inghilterra di cani e gatti