In tema di condominio di edifici il divieto di tenere negli appartenenti i comuni animali domestici non può essere contenuto negli ordinari regolamenti condominiali, approvati dalla maggioranza dei partecipanti, non potendo detti regolamenti importare limitazioni delle facoltà comprese nel diritto di proprietà dei condomini sulle porzioni del fabbricato appartenenti ad essi individualmente in esclusiva, sicchè in difetto di un'approvazione unanime le disposizioni anzidette sono inefficaci anche con riguardo a quei condomini che abbiano concorso con il loro voto favorevole alla relativa approvazione, giacchè le manifestazioni di voto in esame, non essendo confluite in un atto collettivo valido ed efficace, costituiscono atti unilaterali atipici, di per sè inidonei ai sensi dell'art. 1987 c.c. a vincolare i loro autori, nella mancanza di una specifica disposizione legislativa che ne preveda l'obbligatorietà. Ente giudicante 04.12.93 Cass. civ., sez. II, 4 dicembre 1993, n. 12028 Sommario Regolamento di condominio Parti in causa Cafagna C. Cond. Herni Ponte S. Pietro Riviste Arch. Locazioni, 1994, 798 Rif. legislativi CC, art. 1119; CC, art. 1138; CC, art. 1987;
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° Il giudice può, con provvedimento d'urgenza ex art. 700 c.p.c., ordinare l'allontanamento di animali molesti (nella specie, cane) dal condominio, affidando l'esecuzione ad organi pubblici, con divieto assoluto di ritorno nell'edificio condominiale. Ente giudicante 08.03.94 Trib. Napoli, 8 marzo 1994 Sommario Regolamento di condominio Parti in causa Giaquinto e altro c. Lauro Riviste Arch. Locazioni, 1994, 337 Rif. legislativi CPC, art. 700; CC, art. 1138;
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° La detenzione di animali in un condominio, essendo la suddetta facoltà una esplicazione del diritto dominicale, può essere vietata solo se il proprietario dell'immobile si sia contrattualmente obbligato a non detenere animali nel proprio appartamento, non potendo un regolamento condominiale di tipo non contrattuale, quand'anche approvato a maggioranza, stabilire limiti (oneri reali o servitù) ai diritti ed ai poteri dei condomini sulla loro proprietà esclusiva, salvo che l'obbligo o divieto imposto riguardino l'uso, la manutenzione e la eventuale modifica delle parti di proprietà esclusiva, e siano giustificati dalla necessità di tutelare gli interessi generali del condominio, come il decoro architettonico dell'edificio. Ente giudicante 10.04.90 Trib. Piacenza, 10 aprile 1990 Sommario Condominio di edifici: (diritti e vincoli) Parti in causa Copelli c. Cassi Riviste Arch. Locazioni , 1990, 287