Scritto da Zanshin il 9 Febbraio 2009 sul newsgroup it.discussioni.animali.cani
Visto che la sto studiando in legislazione vi riporto un piccolo riassunto che può essere di aiuto per garantirsi e conoscere i propri diritti.
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Attualmente gli animali sono considerati delle Res mobile e il loro commercio viene quindi regolato dal codice civile.
Per la loro compravendita non è necessario un contratto scritto (può essere anche verbale), ma bisogna ricordarsi che ANCHE IN MANCANZA DI CONTRATTO le garanzie ANCHE SE TACIUTE valgono come da codice civile.
La garanzia che più ci interessa è quella in caso di VIZIO REDIBITORIO.
Per VIZI si intendono: imperfezioni materiali della cosa tali da incidere sulla sua utilizzabilità o sul suo valore.
Perchè un VIZIO sia REDIBITORIO e quindi coperto da garanzia deve essere:
1-PREGRESSO: ossia preesistente al momento del contratto
2-OCCULTO: al momento dell'acquisto non era facilmente riconoscibile (importanza della visita veterinaria pre acquisto sia per il venditore che per il compratore... per esempio in caso di patologia infettiva: il cane era ammalato ma la patologia non ancora visibile neppure dal vet o il cane era chiaramente ammalato già al momento dell'acqiusto?)
3-GRAVE: influisce sulla funzionalità
Se il venditore chiede di firmare un contratto in genere cerca di ridurre la garanzia, per l'acquirente è probabilmente meglio comprare senza nessun contratto! (però è importante la ricevuta del pagamento!)
Come garanzie il COMPRATORE PUO' SCEGLIERE tra:
ACTIO REDIBITORIA: restituzione dell'oggetto nelle stessse condizioni e recupero totale del prezzo (in genere è la limitazione che viene messa nei contratti dal venditore! tanto nessuno restituisce il cucciolo!!!)
ACTIO ESTIMATORIA o QUANTI MINORIS: risuzione del prezzo
RIMBORSO SPESE: l'acquirente può anche chiedere il rimborso delle spese sostenute per:
-Risanare il vizio (cura di una patologia cronica in atto)
-Compensare i danni subiti (es. diffusione di una patologia infettiva, disinfestazione della casa). Per un allevatore di cani questa è l'azione più temuta.
Gli allevatori possono attraverso il contratto ridurre queste garanzie purchè non venga provato che è stato fatto in MALAFEDE perchè conoscevano già la presenza del vizio e hanno cercato di occultarla.
PERCHE' LA GARANZIA VENGA ESCLUSA dev'essere esplicitamente dichiarato (meglio per iscritto) all'atto della compravendita
IMPORTANTISSIMO!
TERMINI DELLA GARANZIA
-Scoperta del vizio: non oltre 1 anno dalla vendita (quanto aspettare prima della lastra per il controllo della displasia?)
-Comunicazione al venditore: ENTRO 8 GIORNI dalla scoperta del vizio (comunicare appena si vede una zoppia o qualsiasi altro problema, non aspettare di avere una diagnosi completa!). La comunicazione va effettuata attraverso raccomandata o fax o telegramma (metodi rintracciabili).
La garanzia per i vizi è dovuta per il fatto oggettivo della loro esistenza, indipendentemente da ogni presupposto di colpa del venditore.
L'aquirente è molto più garantito in assenza di contratto! Viceversa per il venditore.
In CASO DI MORTE dell'animale:
-se per cause fortuite o per colpa del compratore, con vizio comunque ormai già dimostrato è possibile l'ACTIO ESTIMATORIA (non quella redibitoria: non si può riottenere il prezzo completo)
-Se la MORTE E' CAUSATA DAL VIZIO si ha diritto alla garanzia completa e anche all'actio redibitoria, nel senso che si può ottennere il totale rimborso del prezzo pagato per l'animale anche senza restituzione della carcassa (se c'è restituzione la spesa per lo smaltimento è a carico del venditore).