I CANI IN MACCHINA
Decreto Legislativo 30 aprile 1992 "Nuovo Codice della Strada"
Art. 169. Trasporto di persone, animali e oggetti sui veicoli a motore
1.In tutti i veicoli il conducente deve avere la piu' ampia liberta' di movimento per effettuare le manovre necessarie per la guida. Il numero delle persone
che possono prendere posto sui veicoli, esclusi quelli di cui al comma 5, anche in relazione all'ubicazione dei sedili, non puo' superare quello indicato
nella carta di circolazione.
2.Il numero delle persone che possono prendere posto, sedute o in piedi, sugli autoveicoli e filoveicoli destinati a trasporto di persone, escluse le
autovetture, nonche' il carico complessivo del veicolo non possono superare i corrispondenti indicati nella carta di circolazione, tali valori sono fissati
dal regolamento in relazione ai tipi ed alle caratteristiche di detti veicoli.
3.Tutti i passeggeri dei veicoli a motore devono prendere posto in modo da non limitare la liberta' di movimento del conducente e da non impedirgli la
visibilita'. Inoltre, su detti veicoli, esclusi i motocicli e i ciclomotori a due ruote, il conducente e il passeggero non devono determinare sporgenze dalla
sagoma trasversale del veicolo.
4.Sulle autovetture e sugli autoveicoli adibiti al trasporto promiscuo di persone e cose e' consentito il trasporto in soprannumero sui posti posteriori di
due ragazzi di eta' inferiori a dieci anni a condizione che siano accompagnati da almeno un passeggero di eta' non inferiore ad anni sedici.
5.Sui veicoli diversi da quelli autorizzati a norma dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e' vietato il trasporto di
animali domestici in numero superiore a uno e comunque in condizioni da costituire impedimento o pericolo per la guida. E' consentito il trasporto di
soli animali domestici, anche in numero superiore, purche' custoditi in apposita gabbia o contenitore o nel vano posteriore al posto di guida
appositamente diviso da rete od altro analogo mezzo idoneo che, se installati in via permanente, devono essere autorizzati dal competente ufficio
provinciale della Direzione generale della M.C.T.C.
6.Chiunque guida veicoli destinati a trasporto di persone, escluse le autovetture, che hanno un numero di persone e un carico complessivo superiore ai
valori massimi indicati nella carta di circolazione, ovvero trasporta un numero di persone superiore a quello indicato nella carta di circolazione, e'
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila a lire ottocentomila.
7.Qualora le violazioni di cui al comma 7 sono commesse adibendo abusivamente il veicolo ad uso di conto terzi, si applica la sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire due milioni, nonche' la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della carta di
circolazione da uno a sei mesi, a norma del capo I , sezione II, del titolo VI.
8.Qualora le violazioni di cui al comma 7 siano commesse alla guida di una autovettura, il conducente e' soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire cinquantamila a lire duecentomila.
9.Chiunque viola le altre disposizioni di cui al presente articolo e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila
a lire quattrocentomila.
Torna indietro a tutte le leggi
|