Animali e Condominio
In tema di condominio di edifici il divieto di tenere negli
appartenenti i comuni animali domestici non può essere contenuto
negli ordinari regolamenti condominiali, approvati dalla
maggioranza dei partecipanti, non potendo detti regolamenti
importare limitazioni delle facoltà comprese nel diritto di
proprietà dei condomini sulle porzioni del fabbricato
appartenenti ad essi individualmente in esclusiva, sicchè in
difetto di un'approvazione unanime le disposizioni anzidette sono
inefficaci anche con riguardo a quei condomini che abbiano
concorso con il loro voto favorevole alla relativa approvazione,
giacchè le manifestazioni di voto in esame, non essendo confluite
in un atto collettivo valido ed efficace, costituiscono atti
unilaterali atipici, di per sè inidonei ai sensi dell'art. 1987
c.c. a vincolare i loro autori, nella mancanza di una specifica
disposizione legislativa che ne preveda l'obbligatorietà.
Ente giudicante
04.12.93 Cass. civ., sez. II, 4 dicembre 1993, n. 12028
Sommario
Regolamento di condominio
Parti in causa
Cafagna C. Cond. Herni Ponte S. Pietro
Riviste
Arch. Locazioni, 1994, 798
Rif. legislativi
CC, art. 1119;
CC, art. 1138;
CC, art. 1987;
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Il giudice può, con provvedimento d'urgenza ex art. 700 c.p.c.,
ordinare l'allontanamento di animali molesti (nella specie, cane)
dal condominio, affidando l'esecuzione ad organi pubblici, con
divieto assoluto di ritorno nell'edificio condominiale.
Ente giudicante
08.03.94 Trib. Napoli, 8 marzo 1994
Sommario
Regolamento di condominio
Parti in causa
Giaquinto e altro c. Lauro
Riviste
Arch. Locazioni, 1994, 337
Rif. legislativi
CPC, art. 700;
CC, art. 1138;
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La detenzione di animali in un condominio, essendo la suddetta
facoltà una esplicazione del diritto dominicale, può essere vietata
solo se il proprietario dell'immobile si sia contrattualmente
obbligato a non detenere animali nel proprio appartamento, non
potendo un regolamento condominiale di tipo non contrattuale,
quand'anche approvato a maggioranza, stabilire limiti (oneri reali o
servitù) ai diritti ed ai poteri dei condomini sulla loro proprietà
esclusiva, salvo che l'obbligo o divieto imposto riguardino l'uso,
la manutenzione e la eventuale modifica delle parti di proprietà
esclusiva, e siano giustificati dalla necessità di tutelare gli
interessi generali del condominio, come il decoro architettonico
dell'edificio.
Ente giudicante
10.04.90 Trib. Piacenza, 10 aprile 1990
Sommario
Condominio di edifici: (diritti e vincoli)
Parti in causa
Copelli c. Cassi
Riviste
Arch. Locazioni , 1990, 287
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