MALTRATTAMENTO DEGLI ANIMALI
Legge 473/1993 del 22/nov/1993 in modifica dell'art.727 C.P.
Dalla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 26/nov/1993.
Con la legge 473 del 22/nov/1993, l'articolo 727 č sostituito dal seguente:
"Art.727 ( Maltrattamento di animali )-
Chiunque incrudelisce verso animali senza necessitā o li sottopone a strazio o sevizie o a comportamenti e fatiche insopportabili per le loro caratteristiche anche etologiche, o li detiene in condizioni incompatibili con la loro natura o abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattivitā č punito con l'ammenda da lire due milioni a lire dieci milioni.
La pena č aumentata se il fatto č commesso con mezzi particolarmente dolorosi, quali modalitā del traffico, del commercio, del trasporto, dell'allevamento, della mattazione o di uno spettacolo di animali, o se causa morte dell'animale: in questi casi la condanna comporta la pubblicazione della sentenza e la confisca degli animali oggetto del maltrattamento, salvo che appartengano a persone estranee al reato.
Nel caso di recidiva la condanna comporta l'interdizione dall'esercizio dell'attivitā di commercio, di trasporto, di allevamento, di mattazione o di spettacolo.
Chiunque organizza o partecipa a spettacoli o manifestazioni che comportino strazio o sevizie per gli animali č punito con l'ammenda da lire due milioni a lire dieci milioni.
La condanna comporta la sospensione per almeno tre mesi della licenza inerente l'attivitā commerciale o di servizio e , in caso di morte degli animali o di recidiva, l'interdizione dell'esercizio dell'attivitā svolta.
Qualora i fatti di cui ai commi precedenti siano commessi in relazione all'esercizio di scommesse clandestine la pena č aumentata della metā e la condanna comporta la sospensione della licenza di attivitā commerciale, di trasporto o di allevamento per almeno dodici mesi.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato ,sarā inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
E' Fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 22/nov/1993
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