Subject: Re: diritti dei cani
From: "blindonet"
Newsgroups: it.discussioni.animali.cani
Date: Tue, 26 Nov 2002 03:21:14 +0100
> dove posso trovare i diritti dei cani nei condomini?
> grazie per le indicazioni.
ti passo delle sentenze utili
In tema di condominio di edifici il divieto di tenere negli appartenenti i
comuni animali domestici non può essere contenuto negli ordinari regolamenti
condominiali, approvati dalla maggioranza dei partecipanti, non potendo
detti regolamenti importare limitazioni delle facoltà comprese nel diritto
di proprietà dei condomini sulle porzioni del fabbricato appartenenti ad
essi individualmente in esclusiva, sicchè in difetto di un'approvazione
unanime le disposizioni anzidette sono inefficaci anche con riguardo a quei
condomini che abbiano concorso con il loro voto favorevole alla relativa
approvazione, giacchè le manifestazioni di voto in esame, non essendo
confluite in un atto collettivo valido ed efficace, costituiscono atti
unilaterali atipici, di per sè inidonei ai sensi dell'art. 1987 c.c. a
vincolare i loro autori, nella mancanza di una specifica disposizione
legislativa che ne preveda l'obbligatorietà.
Ente giudicante
04.12.93 Cass. civ., sez. II, 4 dicembre 1993, n. 12028
La detenzione di animali in un condominio, nell'ambito delle singole
proprietà esclusive, può essere vietata solo se il proprietario
dell'immobile si sia contrattualmente obbligato a non detenere animali nel
proprio appartamento, non potendo altrimenti un regolamento condominiale di
tipo non contrattuale, quand'anche approvato a maggioranza, stabilire
limiti, costituenti oneri reali ovvero servitù a carico dei condomini
relativamente alle loro proprietà esclusive, essendo la scelta di tenere o
meno animali, nell'ambito della singola proprietà, estrinsecazione del
diritto dominicale.
Trib. Piacenza, 10/04/2001
Ai fini della ricorrenza della contravvenzione di cui all'art. 659 c.p., la
nozione di "strepiti" di animali si identifica nelle manifestazioni tipiche
e connaturali all'animale, il cui mancato impedimento assume carattere di
illiceità soltanto allorchè esse eccedono il limite della normale
tollerabilità, realizzando una potenziale offesa alla quiete di una
collettività indifferenziata di persone.
Cass. pen., Sez.I, 19/04/2001, n.35234
In tema di inosservanza dei provvedimenti dell'autorità, nel caso in cui
l'ordinanza del sindaco, pur motivata formalmente da ragioni di igiene, sia,
in realtà, diretta a dirimere una privata controversia insorta tra i
condomini di un edificio in ordine all'accampato diritto da parte di uno di
questi di occupare il suolo comune in parte a suo esclusivo uso personale
mediante una cuccia adibita a ricovero di cani, tale provvedimento non
rientra tra quelli la cui inosservanza è sanzionabile penalmente ai sensi
dell'art. 650 c.p.
Cass. pen., Sez.I, 06/06/1995
Qualora una norma contenuta in un regolamento condominiale vieti la
detenzione di animali che possano turbare la quiete o l'igiene della
collettività, il semplice possesso di cani o di altri animali non è
sufficiente a far incorrere i condomini in questo divieto, essendo
necessario che si accerti effettivamente il pregiudizio causato alla
collettività dei condomini sotto il profilo della quiete o dell'igiene.
Pret. Campobasso, 12/05/1990
La detenzione di animali in un condominio, essendo la suddetta facoltà una
esplicazione del diritto dominicale, può essere vietata solo se il
proprietario dell'immobile si sia contrattualmente obbligato a non detenere
animali nel proprio appartamento, non potendo un regolamento condominiale di
tipo non contrattuale, quand'anche approvato a maggioranza, stabilire limiti
(oneri reali o servitù) ai diritti ed ai poteri dei condomini sulla loro
proprietà esclusiva, salvo che l'obbligo o divieto imposto riguardino l'uso,
la manutenzione e la eventuale modifica delle parti di proprietà esclusiva,
e siano giustificati dalla necessità di tutelare gli interessi generali del
condominio, come il decoro architettonico dell'edificio.
Trib. Piacenza, 10/04/1990
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